Carta della Nobiltà.
Storia moderna e contemporanea CARTA DELLA NOBILTÀ Statuto emanato nel 1785 dall'imperatrice Caterina II di Russia. Riconobbe la corporazione dei nobili di ogni distretto o provincia dell'impero come un organismo legale; confermò alla nobiltà i vecchi privilegi e ne concesse ulteriori, conferendole maggior prestigio e autorità. (dal latino statutum: ciò che è stato stabilito). Ciò che, in quanto disposto e deliberato da un'autorità, acquista valore normativo. ║ Nel Medioevo, l'insieme organico di leggi e di consuetudini giuridiche preposte al funzionamento e alla regolazione di enti statali o comunque di pubblica utilità o interesse. Anche l'atto ufficiale e formale in cui sono redatti tali principi fondamentali inerenti all'organizzazione di istituti o associazioni: s. della corporazione dei lanaioli. ║ In età moderna, il documento legale e ufficiale con l'emanazione del quale il sovrano di uno Stato monarchico rendeva espliciti e vincolanti i principi ordinatori dello Stato medesimo, dei suoi organi di Governo, nonché dei diritti e dei doveri dei cittadini. L'esistenza di un tale s. conferiva a una Monarchia il carattere di costituzionale. Di questo tipo fu lo S. albertino, che fu anche la prima Costituzione del Regno d'Italia (V. OLTRE). ║ Nell'ordinamento amministrativo italiano, tutti gli enti territoriali (regioni, province e comuni) devono attivare un proprio specifico s., che regola e determina la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti; l'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum relativi agli atti giurisdizionali delle regioni; l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e della Giunta regionali; le funzioni amministrative da delegare o trasferire tra i vari enti locali del medesimo territorio; la condizione giuridica ed economica di dipendenti e funzionari, ecc. Tali s. sono adottati dai singoli enti mediante approvazione, con maggioranza assoluta dei voti; per quanto riguarda le regioni, essi devono essere ratificati da una legge dello Stato. ║ In ambito internazionale, accordo plurilaterale con valore giuridico inteso non solo a disciplinare (in termini più o meno provvisori) i rapporti tra gli Stati firmatari, ma anche a regolare tra questi una cooperazione di carattere permanente: S. delle Nazioni Unite. ║ Complesso di norme che regolano la struttura di una certa attività scientifica: s. epistemologico delle scienze matematiche. ║ Come calco dell'omologo francese statut, la condizione socio-politica di un determinato gruppo umano: s. delle donne lavoratrici. ║ S. dei lavoratori: V. LAVORATORI, STATUTO DEI. - Encicl. - Durante il primo Medioevo, mentre il termine lex indicava la norma emanata dall'organo primario dell'ente statale (cioè, di solito, dal re), statutum indicava tecnicamente le deliberazioni di organi secondari in merito alle singole attività o compiti cui erano preposti (consigli, corporazioni, ecc.). In età comunale il vocabolo passò a definire prima le singole decisioni a carattere vincolante e permanente dei consigli comunali, poi il corpus organico delle stesse. Negli s. comunali confluivano da un lato il diritto consuetudinario che si era progressivamente formato durante l'Alto Medioevo, dall'altro le cosiddette promissioni, cioè i giuramenti che i magistrati in carica formulavano nei confronti del popolo e gli impegni che i cittadini si assumevano in risposta ad essi, e ancora infine le deliberazioni vere e proprie del Consiglio o degli organi minori della città. Le compilazioni statutarie cominciano a essere attestate con una certa frequenza a partire dal 1180, epoca detta podestarile, ma una piena fusione e sistematizzazione delle tradizioni normative che esse raccolsero si ebbe solo intorno ai secc. XIII-XIV. In quel periodo in molti Comuni si prevedevano anche apposite commissioni (dette degli statutari) per il continuo aggiornamento e revisione degli s. In alcuni casi, tuttavia, diritto consuetudinario e deliberativo vennero ordinati in raccolte distinte: a Pisa, ad esempio, erano in vigore il constitutum usus e il constitutum legis. La funzione prioritaria degli s. era comunque quella di integrare sul piano locale la legislazione basata sul diritto romano: benché infatti quest'ultimo fosse stato ristabilito come referente giuridico teorico e generale nell'ambito di tutto l'Occidente, si era subito evidenziata la sua carenza in merito alla soluzione dei problemi e dei contenziosi di carattere locale o inerenti alla quotidianità della società del tempo. Gli s. assolvevano perciò la funzione di ius proprium, che integrava nelle città e nei villaggi il diritto romano. In quest'ottica vanno considerati, oltre a quelli comunali, anche gli s. corporativi (V. anche CORPORAZIONI), che risposero al medesimo problema integrativo sul piano delle specifiche attività e della vita sociale dei loro aderenti. In età moderna il termine passò a indicare la legge fondamentale di uno Stato, più spesso definita come Costituzione (V.). ║ S. albertino: fu emanato il 4 marzo 1848 nel Regno di Sardegna, per la spinta dei moti risorgimentali (V. RISORGIMENTO), dal re piemontese Carlo Alberto. Questa Carta costituzionale fu redatta sulla base di quella francese del 1830, che a sua volta aveva attinto dalle precedenti della Monarchia inglese; essa si qualificava come "legge fondamentale, perpetua e irrevocabile della Monarchia", con ciò stesso ripudiando il principio di sovranità assoluta e introducendo la superiorità della legge all'arbitrio del sovrano. Questa legge era declinata in 84 articoli raggruppati per argomenti, quali: forma del Governo, religione ufficiale dello Stato, prerogative e diritti del re, funzioni pubbliche, ecc. Lo S. fu poi esteso al Regno d'Italia e rimase in vigore (fatti salvi i consistenti interventi apportati con decreto legislativo nel 1946) fino al 1948, quando fu promulgata l'attuale Costituzione. - Dir. - Atto normativo fondamentale di un ente collettivo, sia esso pubblico o privato. Lo s. è espressione del potere che l'ente medesimo ha di definire le regole inerenti al proprio funzionamento, ai fini e ai mezzi della sua attività, ai diritti e ai doveri dei cittadini che vi aderiscono. Gli s. delle persone giuridiche sono fonte di diritto obbligatoria anche per coloro che entrino a far parte dell'ente dopo la sua costituzione e che quindi non abbiano partecipato all'approvazione dello s. - Dir. internaz. - S. personale: insieme delle norme che, in deroga al comune ordinamento giuridico, regolano i rapporti di diritto privato di una specifica categoria di individui, quella dei cittadini stranieri. Imperatrice di Russia. Principessa del casato tedesco di Anhalt-Zerbst, sposò nel 1745 il granduca Pietro (il futuro zar Pietro III). Intelligente, colta e astuta, fu subito in urto col marito incolto e brutale, ma si accattivò i favori dell'imperatrice Elisabetta e della corte. Convertitasi alla fede ortodossa, fu battezzata col nome di Ekaterina Alekseevna. A soli 33 anni salì al trono dopo un colpo di Stato (28 giugno 1762) con cui veniva deposto lo zar Pietro, soppresso poi misteriosamente otto giorni più tardi. Assetata di gloria e di consensi, C. cercò anzitutto la popolarità, preoccupandosi dell'opinione pubblica russa e straniera. Tedesca, volle apparire più russa dei Russi: tra i suoi molti favoriti non ve ne furono di stranieri. Si mostrò devota alla religione ortodossa, ma nel contempo si aprì alle idee illuministiche, tenendosi in corrispondenza con Voltaire e Diderot. Appassionata alla politica e all'amministrazione dello Stato, volle addirittura rinnovare l'intera legislazione e nel 1767 convocò a Mosca 652 rappresentanti delle province e delle corporazioni per attendere all'elaborazione di un codice ispirato alle teorie progressiste di Montesquieu e di Beccaria; istituì inoltre i governatorati; creò un nuovo corpo consultivo, il Consilio dell'Impero, diffuse la cultura e garantì la libertà di culto; ma tali riforme risultarono vaghe e velleitarie; in realtà C. non intendeva rinunciare al suo assolutismo. Dopo che nel 1765 fu repressa la grande rivolta capeggiata da Pugacëv (rivolta che aveva aperto gli occhi a molti sul malcontento di gran parte della popolazione), la zarina si chiuse in un rigido conservatorismo: si rafforzarono tutti i privilegi dell'aristocrazia; il trattamento dei servi della gleba peggiorò, aumentò lo sfruttamento della popolazione contadina; furono perseguitati gli scrittori che propugnavano riforme radicali. La politica estera di C. fu grandiosa, dispendiosissima e nettamente imperialistica: in particolare con la collaborazione dei suoi consiglieri N. I Panin, Potëmkin, A.A. Bezborodko e N. P. Rumiantsev, conquistò la Polonia orientale e tutta la Russia meridionale, tolta ai Turchi. Con queste nuove vaste conquiste la Russia assurgeva alla posizione di "grande potenza". Tutte le grandi riforme ventilate rimasero invece annullate dalla natura autocratica della sovrana, che prevalse sempre in lei su ogni spinta illuministica, impedendo alla Russia alcun progresso in campo sociale. Dedita a una poliedrica attività culturale, C. predilesse il teatro e fu abile quanto prolifica autrice di commedie e drammi storici. Le sue prime opere, scritte nel 1772, riproducono felicemente l'atmosfera dell'epoca; le altre, scritte tra il 1785 e il 1788, di tono più leggero, sono di imitazione francese o ispirate a Shakespeare. Il suo interesse per le arti si tradusse nella fondazione dell'Accademia di Belle Arti di Pietroburgo (1764) e nella raccolta di una straordinaria collezione. Per costituirla, agenti sparsi su tutta Europa acquistarono collezioni private di nobili e regnanti e per ospitarla venne costruito l'Ermitage, un edificio apposito presso il palazzo d'Inverno di Pietroburgo (Stettino 1729 - Pietroburgo 1796). Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi. Guadagnare acquistando online. Dir. - Associazione di persone accomunate da medesimi interessi e unite per conseguire uno scopo comune. Costituisce un corpo distinto nella società e giuridicamente riconosciuto. ║ Associazione a carattere professionale fra tutti gli esercenti una medesima attività. ║ Nel sistema sindacale fascista, organo dell'amministrazione dello Stato con funzioni di collegamento delle organizzazioni sindacali, per un determinato ramo della produzione o per una o più determinate categorie di imprese. ● Dir. can. - C. religiose: associazioni religiose i cui membri, secondo le leggi proprie di ciascuna società, pronunciano voti pubblici, allo scopo di tendere alla perfezione evangelica. ● St. del dir. - Presso i Romani, unione di persone legate, con vincolo volontario, per la comunanza delle funzioni o della professione. I frequenti abusi portarono alla promulgazione della Lex Iulia (di Cesare o di Augusto) che soppresse tutte le c., eccezione fatta per quelle artigiane e per i collegi sacerdotali, e subordinò a un'autorizzazione preventiva la creazione di associazioni nuove. Dopo Diocleziano si passò all'organizzazione coattiva del lavoro, delle industrie e dei traffici; si ebbero tre gruppi di c.: c. costituite presso le grandi manifatture tenute in monopolio dallo Stato; c. delle professioni giudicate necessarie ai servizi o all'alimentazione della città; c. degli artigiani. Con le invasioni barbariche, le c. si estinsero e, per tutto l'Alto Medioevo, pressoché nulle sono le testimonianze di forme corporative superstiti. Nel XII sec. sorse la nuova c., dovuta a quello stesso principio di autonomia che nelle città aveva portato alla costituzione dei Comuni. Il movimento si diffuse presto in tutto l'Occidente: mentre in Italia si formarono le unioni dei mercanti e dei professionisti, o le fratellanze artigiane, in Inghilterra sorsero le c. religiose, mercantili e artigiane. Queste organizzazioni interessarono profondamente la vita del Comune; inseritesi nel suo ingranaggio amministrativo, giunsero talvolta ad assumervi posizione di preminenza. Avevano come scopo la tutela degli interessi degli associati. Dotate di un proprio statuto, erano composte dai maestri di ciascuna arte, dai soci e dagli apprendisti discipuli. L'iscrizione, inizialmente libera, divenne in seguito obbligatoria per chi volesse esercitare un'arte. Il decadere del Comune segnò, dal XIV sec., l'inizio della decadenza del sistema corporativo. Le tendenze assolutistiche dello Stato portarono alla progressiva limitazione dei privilegi delle c., le quali divennero semplici organizzazioni di regolamento industriale e commerciale. La decadenza si accentuò nei secc. XVI e XVII. Dal XVIII sec. sparirono progressivamente numerose c. ecclesiastiche e quasi tutte le c. artigiane. Furono proibite le unioni di artigiani e di operai, ritenute contrarie al principio della libertà del lavoro. Di persona o famiglia che, per nascita o investitura sovrana, appartiene a un ceto considerato superiore agli altri. Soprattutto nel passato, il n. godeva di privilegi particolari. ║ Che possiede elevatezza morale, delicatezza, generosità, finezza di spirito. (dal latino tardo praestigium: illusione). Illusione prodotta dal prestigiatore mediante giochi di abilità. ║ Per estens. - Incantesimo, suggestione, illusione. ║ Fig. - Autorevolezza, credito, alta reputazione. Ascendente che una persona è in grado di esercitare sul proprio ambiente o a anche sulla società nel suo insieme, grazie alle proprie doti o al proprio potere. - Giochi - Giochi di p.: esercizi di abilità che mirano a produrre nel pubblico l'illusione del verificarsi di fatti straordinari o impossibili. Si caratterizzano per la semplicità del materiale utilizzato: palline, carte da gioco, nastri e fazzoletti colorati, ecc. (dal latino auctoritas, der. di auctor: autore). Diritto e possibilità di comandare e di farsi obbedire; ascendente, credito di cui una persona o un gruppo usufruisce per esercitare il potere su un'altra persona o gruppo. ║ L'insieme degli organismi che esercitano un potere legittimo o pubbliche funzioni. ║ Le persone investite di legittimi poteri o preposte a cariche pubbliche con funzioni di comando; si usa generalmente al plurale. ║ Prestigio, influenza che si impone agli altri in virtù dei meriti, dell'età, della posizione sociale. ║ Persona che gode di particolare stima e credito in qualche campo. ║ Esempio, testimonianza autorevole. - Dir. - Potere di influenzare le decisioni altrui; potere di comando. ║ In epoca romana, il termine auctoritas indicava l'intervento di una volontà superiore, atta a guidare e a correggere la volontà dei singoli. Attualmente per a. s'intende il complesso di poteri e la delimitazione di essi, che in ogni Stato ordinato la legge attribuisce a singoli uffici per il corretto svolgimento delle funzioni di interesse collettivo. Perché abbia a. occorre, quindi, che l'ufficio abbia poteri di imperio, possa rendere la sua azione e i suoi voleri vincolanti nei riguardi del privato; occorre, inoltre, che l'ufficio si presenti anche formalmente come rappresentante della volontà dello Stato. In questo senso il termine è usato in una serie di accezioni diverse: si parla di a. paterna (o di patria potestà), di a. giudiziaria, di a. ecclesiastica, di a. gerarchica, di a. di pubblica sicurezza, ecc. - Filos. - L'atteggiamento di chi subisce o accetta l'a. è l'ubbidienza; ciò che non rientra nella sfera di esercizio dell'a., appartiene alla sfera della libertà. ║ In logica, ogni metodo di dimostrazione fondato sulla testimonianza altrui. Tale metodo non è più accettato; esso è stato magistralmente criticato da Cartesio (V. DESCARTES, RENE), nel XVII sec. ║ Dottrine politiche: teorie tradizionali, di orientamento teologico, sostengono che l'a. trova il suo fondamento nell'attribuzione divina; altre teorie tradizionali sostengono che l'a. non ha altro fondamento che la forza. Nell'età moderna, si sono andate sviluppando teorie che sostengono, come unica legittimazione dell'a., il consenso da parte di coloro sui quali viene esercitato il potere. Il principio d'a. ha sollevato il problema dell'a. stessa e dell'ubbidienza. Secondo le teorie a essa incondizionatamente favorevoli, l'a. deve sempre, e in ogni caso, ottenere ubbidienza, ossia essere accettata in quanto tale (teoria dell'obbedienza attiva). Secondo altre teorie, l'a. può essere messa in discussione o può non essere rispettata, quando abusa del potere e lo esercita contro le leggi naturali e divine, purché colui che disubbidisce acconsenta a subire le sanzioni che gli verranno comminate per aver disobbedito (teoria dell'obbedienza passiva). Altre teorie affermano invece che, di fronte all'oppressione, la disobbedienza è legittima e va esercitata sia nei confronti della parte precettiva che di quella punitiva della norma (teoria della resistenza). In quest'ultimo caso, si parla di resistenza passiva, quando chi disobbedisce si limita a non fare quello che l'a. vuole sia fatto, e di resistenza attiva, quando la disubbidienza si esercita promuovendo azioni per il rovesciamento del potere oppressivo. Poiché a. e libertà sono i due termini correlativi di ogni formazione sociale, uno dei maggiori problemi è quello di stabilire i rapporti che intercorrono tra loro e i rispettivi limiti. Alle teorie assolutistiche, che negano all'individuo ogni libertà tranne quella concessa dal potere statale, si contrappongono le teorie anarchiche, che tendono a negare ogni a. per affermare una libertà originaria, assoluta e incoercibile. Tra questi due tipi di teorie estreme, si collocano varie teorie intermedie che riconoscono all'individuo una sfera di libertà e allo Stato un potere restrittivo, entro determinati limiti e con determinate garanzie (teoria dello Stato di diritto). La dottrina liberale, considerando che il fine dello Stato è unicamente quello di garantire l'esercizio delle singole libertà individuali, tende a concedere maggiore spazio alla sfera della libertà individuale rispetto a quella dell'a. La dottrina socialista, delegando allo Stato la funzione di promuovere il benessere economico e l'uguaglianza sociale dei cittadini, tende a concedere maggiore spazio all'a. rispetto alla libertà individuale. Ciò, però, tenendo conto che il fine ultimo del socialismo è la dissoluzione dello Stato e la piena affermazione dell'individuo, cioè della libertà individuale e, insieme, universale (Vedi anche ASSOLUTISMO; CONSENSO; OBBEDIENZA; REPRESSIONE). Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9 Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z |
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